Immobili non residenziali – Eseguire lavori edili soggetti a Permesso di costruire – Procedimento unico

Rilascio di Autorizzazione unica, quale titolo abilitativo per l'esecuzione di opere soggette a Permesso di costruire in ambito di attività produttive

  • Servizio attivo

L'istanza di attivazione del Procedimento unico, permette di richiedere il provvedimento unico autorizzatorio per realizzare interventi edilizi su immobili non residenziali, soggetti a Permesso di costruire.

A chi è rivolto

Il servizio si rivolge alle imprese, al proprietario, ai titolari o legali rappresentanti di attività di produzione di beni e servizi (incluse attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche, alberghiere, creditizie e di telecomunicazione)

La pratica viene presentata da tecnici abilitati e procuratori della pratica che agiscono su incarico del titolare

Descrizione

Il servizio del Procedimento Unico coordina in un'unica procedura amministrativa il rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva del Permesso di costruire per eseguire le opere di cui all’art. 17 della L.R. 15/2013, e di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi tecnici necessari per l'esecuzione di interventi edilizi su immobili non residenziali, finalizzati all'esercizio di attività produttive.

Presentando l'istanza al SUAP, il richiedente avvia un percorso unificato che consente di raccogliere anche i singoli endoprocedimenti collegati all'intervento, tra cui ad esempio:

  • Il permesso di costruire per interventi su edifici non residenziali (SUE);
  • L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
  • La valutazione igienico-sanitaria per locali non residenziali;
  • L'autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata;
  • Il parere di prevenzione incendi;
  • L'autorizzazione o il deposito sismico;
  • Le autorizzazioni per immobili soggetti a tutela culturale o vincolo idrogeologico;
  • Il parere per lo scarico in rete fognaria rilasciato da Hera SpA o dal Comune.

Qualora sia necessario acquisire intese o assensi da diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una Conferenza di Servizi. Il provvedimento finale rilasciato al termine del procedimento costituisce ad ogni effetto titolo unico abilitativo per la realizzazione dei lavori edilizi finalizzati allo svolgimento delle attività commerciali o produttive.

Riferimenti normativi principali:
Il procedimento unico è disciplinato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (modificato dal D.Lgs. 127/2016), dagli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 38, comma 3, lettera h) della Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Come fare

La domanda di Procedimento unico deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale della Regione Emilia Romagna ACCESSO UNITARIO all'indirizzo https://accessounitario.lepida.it con l’identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dopo aver selezionato il Comune, selezionare:

  • EDILIZIA PRODUTTIVA (SUAP)
  • PDC

Le eventuali ulteriori istanze per gli enti coinvolti nel procedimento, devono essere inviate dal portale contestualmente alla presentazione della pratica.

Cosa serve

Le informazioni relative ai requisiti, alle dichiarazioni e agli allegati necessari per la presentazione sono contenute dettagliatamente nel modello elettronico reperibile su ACCESSO UNITARIO  come descritto nel precedente paragrafo.

Alla domanda deve essere allegata la procura speciale e la documentazione tecnica richiesta, comprensiva di :

  • Istanze per endoprocedimenti,comprensive di tutti i relativi allegati e pagamenti;
  • Ricevuta di versamento dell'imposta di bollo e dei diritti istruttori.

La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal procuratore, dal tecnico (se diverso dal procuratore) e ove necessario, dal titolare della pratica. Quando le firme vengono apposte su cartaceo e scansionato, è necessario allegare copia del documento di identità (in corso di validità) che convalidi la firma apposta.

Cosa si ottiene

  • Ricevuta telematica di avvenuta protocollazione
  • Provvedimento conclusivo di autorizzazione unica per la realizzazione dei lavori edilizi, comprensiva del Permesso di costruire e di tutti gli atti necessari.

Tempi e scadenze

  • Presentazione della domanda: La richiesta deve essere inviata preventivamente all'avvio dei lavori edilizi.
  • Verifica della completezza documentale: il SUAP esegue verifica formale sulla documentazione pervenuta e se necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 al 14-quinquies della Legge n. 241/1990, ovvero dalle altre normative di settore.
  • Rilascio del provvedimento finale: se c'è conferenza dei servizi, il procedimento si svolge con le tempistiche previste per la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. dal 14 al 14 quater della L.241/1990 e ss.mm.

Costi

La presentazione della pratica prevede i seguenti costi:

  • Imposta di bollo per la domanda: € 16,00 da allegare virtualmente al momento dell'invio dell'istanza;
  • Imposta di bollo per il provvedimento finale: € 16,00 da versare prima del rilascio dell'atto autorizzativo conclusivo;
  • Diritti di segreteria: da versare all’Unione dei Comuni Valle del Savio secondo le tariffe in vigore. Consulta la pagina delle Istruzioni per i pagamenti SUAP.
  • Diritti di segreteria/istruttoria per gli enti competenti: Le singole istanze/endoprocedimenti allegati non richiedono un'ulteriore marca da bollo autonoma, ma devono riportare l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria eventualmente dovuti ai singoli enti terzi responsabili (es. PDC, AUSL, ARPAE, Soprintendenza).

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Procedure collegate all'esito

L'intera procedura è gestita telematicamente. Il SUAP funge da referente unico: riceve la pratica online, si occupa della verifica formale della documentazione e la trasmette allo Sportello Unico Edilizia (SUE) e agli Enti coinvolti per l'istruttoria di merito.  Se per l'esito positivo del procedimento è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre Amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca, entro 5gg lavorativi, la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, a condizione che l’istanza presentata sia COMPLETA di tutta la documentazione necessaria.

Il provvedimento conclusivo di autorizzazione unica, in formato digitale, viene notificato formalmente dal SUAP, via Posta Elettronica Certificata (PEC). Il richiedente deve avviare i lavori edilizi entro il termine di 1 anno dal rilascio dell'Autorizzazione Unica e terminarli entro 3 anni dal rilascio stesso, come indicato nel Permesso di costruire.

Ultimo aggiornamento: 23/10/2026, 09:53

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